Art. 2.
(Istituzione del Registro nazionale
sull'endometriosi).

      1. È istituito, presso l'Istituto superiore di sanità (ISS), il Registro nazionale sull'endometriosi, di seguito denominato «Registro nazionale», per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti all'endometriosi, al fine di favorire lo scambio dei dati, di monitorare l'andamento del fenomeno, di rilevare le problematiche connesse alla malattia, nonché alle sue eventuali complicanze.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalità di tenuta del Registro nazionale e di rilevazione dei dati di cui al comma 1.
      3. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al comma 2 si applicano anche per l'istituzione dei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano sull'endometriosi.

 

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